il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025, rep. atti n.59/CSR relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con l’entrata in vigore di questo nuovo testo sono stati interamente abrogati tutti i precedenti accordi formativi.
Le novità sono molteplici e toccano diversi aspetti per le aziende e i lavoratori. Tra le principali novità troviamo:
- Corso specifico per Datori di Lavoro della durata di 16 ore con modulo aggiuntivo da 6 ore per DdL nel comparto edile. Tale formazione dovrà essere poi aggiornata ogni 5 anni per minimo 6 ore. La formazione dovrà essere tassativamente svolta entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo cioè entro Maggio 2027. I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.
- Corso da Preposti, la formazione base che passa dalle vecchie 8 ore alle nuove 12 ore totali. L’aggiornamento dovrà essere biennale e dovrà durare 6 ore. Risulta vietata la formazione e-learning, potrà essere svolta solamente in aula o in videoconferenza sincrona. NB: Per i preposti che alla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025) abbiano fatto il Corso di formazione/aggiornamento da oltre due anni (ossia prima del 24 maggio 2023), l’aggiornamento deve essere svolto entro 12 mesi. Per gli altri, con data di completamento del Corso/Aggiornamento successivo al 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere svolto immediatamente al termine del biennio.
- Corso da Dirigenti, la durata passa da 16 ore a 12 ore del corso base a cui si aggiungono altre 6 ore se si tratta di comparto edile. L’aggiornamento resta quinquennale di almeno 6 ore.
- Nuovi corsi Attrezzature, si aggiungono i corsi per Raccogli-frutta (4 ore teoria + 4 ore pratica), caricatori per movimentazione materiali (4 ore teoria + 4 ore pratica), carriponte (4 ore teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie). Restano presenti i corsi come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio. (elenco completo nell’allegato II dell’Accordo)
- Corso Ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il corso si rende obbligatorio per datori di lavoro, lavoratori autonomi e lavoratori. Il corso ha una durata di 12 ore (di cui 8 pratiche) in presenza con aggiornamento quinquennale di 4 ore. La formazione dovrà essere tassativamente svolta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Obbligo di formazione “PRIMA DI INIZIARE”
Il nuovo Accordo ribadisce che la formazione deve essere completata prima dell’adibizione alla mansione, cancellando il vecchio limite dei 60 giorni e riallineandosi all’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il presente accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 maggio 2025. L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.